FLCGIL, CISL, UIL, SNAL e GILDA pubblicano un vademecum per
"risparmiare alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107.
La legge 107/2015 in molte sue parti confligge con principi
costituzionali e disposizioni normative e contrattuali. Ciò avviene, ad
esempio, nel momento in cui essa lede la libertà d’insegnamento, crea
un’autorità salariale nella figura di una sola persona (caso unico nei rapporti
di lavoro pubblici), introduce meccanismi di valutazione individuale a cui
conseguono premi in denaro che, in quanto elementi di natura salariale, sono da
disciplinare in sede contrattuale, secondo quanto espressamente previsto dagli
artt. 2, 42 e 45 del d.Lvo. 165/2001.
A tali principi costituzionali e a tali disposizioni normative e
contrattuali, di cui la legge 107 non ha sancito in alcun modo il superamento,
è pertanto possibile fare riferimento nell’adottare comportamenti rivolti a
salvaguardare un’idea di scuola fondata su partecipazione, collegialità e
condivisione. A breve si procederà a impugnare davanti al Giudice competente le
parti della legge che si ritengono anticostituzionali; nel frattempo, in attesa
che si pronuncino i giudici, si ritiene che i Dirigenti Scolastici, i Docenti,
il personale ATA, i Genitori, gli Studenti possano e debbano far valere fino in
fondo le prerogative di cui sono titolari attraverso azioni coordinate e
mirate, perfettamente legittime, perché attuate nel rispetto delle leggi, del
contratto e degli spazi concessi alla libera determinazione delle persone e
degli Organi Collegiali.
A tal fine, fermo restando il doveroso rispetto dell’autonomia
professionale dei docenti e del personale ATA e di quella degli organi
collegiali di governo della scuola nelle loro deliberazioni, si forniscono
alcune indicazioni di possibili e pienamente legittimi comportamenti, con lo
scopo esclusivo di evitare che la legge 107 possa arrecare grave pregiudizio
alla professionalità docente e alla libertà d’insegnamento, cosa che avverrebbe
se la sua applicazione fosse rimessa a un indirizzo dirigistico e autoritario,
estraneo alla cultura della scuola italiana.
Prerogative
del Collegio Docenti
Tale organismo continua a rappresentare una sede fondamentale di
partecipazione e di condivisione nel programmare e gestire l’attività della
scuola, impegnando la responsabilità e la professionalità di ogni docente a
partire dall’individuazione degli obiettivi e delle strategie di un’efficace
offerta formativa, secondo quanto la norma assegna alle sue competenze,
riconoscendogli “potere deliberante in materia di funzionamento didattico”
(d.lvo 297/94, art. 7 comma 2). Una delle competenze ad esso assegnate è quella
di deliberare il piano annuale delle attività: tanto più puntuale risulterà la
delibera tanto minore sarà il margine di discrezionalità esercitabile dal
dirigente scolastico che lo deve attuare.
Nel rispetto della Costituzione, della libertà d’insegnamento,
dell’autonomia degli organi collegiali; alla contrattazione tra le parti il
meccanismo di valorizzazione professionale
Pertanto la delibera dovrà:
1.
essere quanto più possibile chiara ed esaustiva;
2.
essere resa pubblica con affissione all’albo e sul sito
istituzionale della scuola.
La legge, peraltro, non ha abolito gli artt. 4 e 5 comma 1 del
DPR 275/99, ma ne ha solo modificato l’art. 3 relativamente alla procedura di
definizione del POF triennale, adempimento dal quale discende l’individuazione
del fabbisogno di posti per il potenziamento, per la progettazione e
l’organizzazione, anch’esso pertanto oggetto di deliberazione da parte del
Collegio.
Ancora al Collegio dei Docenti spetta deliberare se e quali
articolazioni debbano essere eventualmente costitute (team, gruppi di progetto,
dipartimenti ecc.) e come individuare i coordinatori degli organismi attivati
con riferimento sia alla didattica che ad aspetti organizzativi.
Lo stesso dicasi per i criteri e le necessità in base alle quali
individuare, da parte del Dirigente Scolastico, gli incarichi da affidare fino
a un massimo del 10% dei Docenti; gli stessi appaiono infatti strettamente
legati alle competenze del Collegio in materia organizzativa e didattica
discendenti dalle norme non abrogate del Regolamento dell’Autonomia (art 4 e
art 5 comma 1 del DPR 275/1999).
Valutazione
Il Collegio dei Docenti, che a settembre è chiamato a scegliere
i propri rappresentanti nel Comitato di Valutazione, accompagni tale
adempimento:
1. evidenziando le ragioni per cui si ritiene che la modalità
configurata dalla legge non valorizzi adeguatamente la professionalità del
corpo docente;
2. indicando nel contempo come opportuna la scelta di ricondurre
l’individuazione dei criteri di erogazione all’ambito delle intese fra DS e
RSU, stante anche la natura di compenso accessorio che la legge stessa assegna
a tali emolumenti, rientranti perciò fra le materie soggette a disciplina
contrattuale (art. 45 c. 1 del d.lgs 165/01 modificato dal 150/09).
In premessa di delibera vanno evidenziate, attraverso interventi
di cui richiedere espressamente la verbalizzazione, le ragioni della proposta
alternativa, le considerazioni inerenti lo scarto tra un’adeguata
valorizzazione della professionalità e il modello proposto dalla legge ben
lontano da un’idea collegialmente condivisa del riconoscimento del merito. Il
valore della condivisione, sia nel Collegio sia in sede di contrattazione, è
fondamentale per favorire una migliore qualità dell'offerta formativa,
valorizzando la responsabilità e gli impegni assunti consensualmente dai
diversi attori.
I componenti del comitato di valutazione,
espressione del collegio che li ha individuati e scelti, potranno -
conseguentemente e coerentemente a quanto indicato nel verbale del Collegio -
astenersi dal formulare criteri per l’attribuzione del bonus, qualora non siano
frutto di una condivisione all’interno del collegio dei docenti e della
necessaria intesa in contrattazione di istituto, limitandosi di fatto a operare
per la sola valutazione del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo
dei neo assunti.
Il Consiglio di istituto, rispetto alla
costituzione del Comitato di Valutazione, può muoversi in analogia a quanto
suggerito per il Collegio Docenti. Contestualmente potrà richiamare in modo
esplicito l’auspicio che, nel rinvio al tavolo negoziale dei criteri e dei
compensi per la distribuzione di queste risorse aggiuntive, le stesse siano
ripartite con le stesse finalità e criteri stabiliti dalla contrattazione
decentrata per il personale della scuola.
I Dirigenti Scolastici, in un’ottica volta a
favorire condizioni di “buon governo” delle istituzioni loro affidate, possono
assumere ogni comportamento utile a prevenire occasioni di conflitto
valorizzando le prerogative e le deliberazioni degli Organi Collegiali,
esercitando la propria leadership con modalità improntate a principi di
condivisione e collegialità e ricorrendo alla forma (extracontrattuale)
dell’intesa con le RSU, come premessa per garantire il miglioramento della
qualità dell’offerta formativa. Peraltro, il comma 82 della legge afferma che
il DS “può” individuare sul piano organizzativo e didattico propri
collaboratori. Si tratta dunque di un’opportunità e non di un obbligo, che
lascia impregiudicata la possibilità del DS di fare riferimento agli Organi
Collegiali nella loro completezza.
E’ poi opportuno evidenziare che il DS non ha competenza in
materia didattica. Infatti, l’articolo 25 del D.Lvo 165/2001, non abrogato
dalla legge, attribuisce al dirigente solo funzioni di natura organizzativa e
amministrativa (e non didattica), caratterizzandone in tal modo un profilo che
la legge non ha modificato (ancora validi risultano gli artt. 4 e 5 del
Regolamento). Ogni decisione riguardante l’organizzazione della didattica, ivi
compreso quanto concerne le modalità di impiego a tal fine dei docenti (comma 1
art. 5 Regolamento autonomia) non può non tenere conto delle prerogative degli
Organi Collegiali, prerogative che vigono nella loro integrità.
Il
personale Ata, sia nella sua funzione di componente del Consiglio di istituto
(elezione dei rappresentanti di Genitori, Docenti, Studenti nel Comitato di
valutazione) sia nella sua eventuale funzione di componente RSU (contrattazione
dei criteri per l’assegnazione delle risorse aggiuntive), potrà seguire le
medesime indicazioni già illustrate per le altre componenti professionali
(Docenti e Dirigenti Scolastici).
Va infine ribadito che attiene alle relazioni sindacali, ai
sensi dell’art. 6 del CCNL, tutto ciò che riguarda le modalità di utilizzo del
personale e le ricadute sull’organizzazione del lavoro. In particolare, in
riferimento a quanto detto in precedenza, è opportuno che le Rappresentanze
Sindacali Unitarie già a settembre chiedano l’apertura del confronto sindacale
per definire intese tra le parti sui criteri con cui procedere per utilizzare
le risorse comunque destinate a compensi per il personale.
La proroga del contratto precedentemente sottoscritto, per
l’anno scolastico 2014-2015 va evitata, in considerazione della particolare complessità
della nuova fase che si apre col nuovo anno scolastico, che è anche quello in
cui le RSU elette a marzo 2015 sono per la prima volta interamente
coinvolte nel processo di definizione del contratto d’istituto. Le RSU
provvedano quindi con atto formale a richiedere l’avvio delle trattative per il
rinnovo relativo all’anno scolastico 2015-2016, che devono iniziare, come
previsto dal CCNL, entro il 15 settembre.